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Sez. 1, Sentenza n. 3366 del 23/04/1990 (Rv. 466793 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - PROPOSIZIONE DI IMPUGNAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466793-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - PROPOSIZIONE DI IMPUGNAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini della legitimatio ad processum del Presidente di un i.A.C.P. non è necessaria la previa autorizzazione del consiglio di amministrazione dell'ente ove trattisi di atto posto in essere non per promuovere la lite, ma per resistere all'altrui domanda, ancorché con la proposizione di impugnazione contro decisione che quella domanda abbia accolto. (V 722/84, mass n 432981).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)