diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 722 del 30/01/1984 (Rv. 432981 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - LEGITIMATIO AD PROCESSUM DEL DIRETTORE GENERALE DI UN'AZIENDA MUNICIPALIZZATA - PREVISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO CONCERNENTE LA NECESSITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE AMMINISTRATRICE PER IL PROMUOVIMENTO DI GIUDIZIO - FATTISPECIE DI LITE PASSIVA, CON CONSEGUENTE ESERCIZIO DEL POTERE DI IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ DELLA AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432981-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - LEGITIMATIO AD PROCESSUM DEL DIRETTORE GENERALE DI UN'AZIENDA MUNICIPALIZZATA - PREVISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO CONCERNENTE LA NECESSITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE AMMINISTRATRICE PER IL PROMUOVIMENTO DI GIUDIZIO - FATTISPECIE DI LITE PASSIVA, CON CONSEGUENTE ESERCIZIO DEL POTERE DI IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ DELLA AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*

Ai fini della legitimatio ad processum del direttore generale di un'azienda municipalizzata, qualora il regolamento interno preveda la necessità dell'autorizzazione della commissione amministratrice per promuovere giudizi non aventi ad oggetto riscossione di crediti dipendenti dal normale Esercizio aziendale, nessuna autorizzazione è necessaria per resistere ad un giudizio istituito da altri nei confronti dell'azienda (lite passiva), né per l'Esercizio del potere di impugnazione, atteso che il compimento di un tale atto di iniziativa processuale nel corso di un procedimento, che, nelle sue varie fasi di merito e di legittimità, è pur sempre unico ed unitario, non è sufficiente a modificare la natura "passiva" della lite che l'azienda è costretta a subire per iniziativa altrui.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)