Sez. 6 - L, Ordinanza n. 4223 del 16/03/2012 (Rv. 622081 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI | Pensione di inabilità civile - Requisito reddituale - Determinazione - Redditi assoggettabili ad IRPEF - Inclusione - Spese per portatori di handicap - Computo - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI
In materia di pensione di inabilità civile, ai fini della determinazione del requisito reddituale che influisce, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971, sul riconoscimento del diritto alla prestazione, devono essere computati tutti gli importi assoggettabili ad IRPEF e non solo quelli in concreto assoggettati all'imposta. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 14 septies del d.l. n. 663 del 1973, convertito nella legge n. 33 del 1980, e dell'art. 2 del d.m. 31 ottobre 1992 n. 533, vanno considerate anche le somme pagate a titolo di spese mediche per i portatori di handicap, trattandosi di oneri deducibili, che integrano il reddito assoggettabile all'IRPEF.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 septies CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 31/10/1992 num. 553 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)