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Sez. L, Sentenza n. 4158 del 22/03/2001 (Rv. 545045 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili infrasessantacinquenni - Requisito reddituale - Determinazione - Criteri nella vigenza della legge n.33 del 1980.
Stato
decisa il 2001-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545045-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di prestazioni assistenziali a favore degli invalidi civili infrasessantacinquenni, con riferimento al periodo di tempo soggetto all'applicazione della legge n. 33 del 1980, costituisce limite reddituale, oltre il quale è esclusa l'erogazione della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità, il reddito annuo percepito dall'invalido, determinato, ai sensi dell'art. 14 "septies", quarto comma legge cit., in base al calcolo effettuato agli effetti dell'IRPEF; pertanto dal reddito deve detrarsi l'ammontare annuo dell'assegno di mantenimento corrisposto dall'invalido all'ex coniuge a seguito di divorzio, il cui ammontare è interamente deducibile, ex art. 10, primo comma lett. h d.P.R. n. 917 del 1986, ai fini del pagamento dell'IRPEF.

Riferimenti normativi: Legge 29/02/1980 num. 33 art. 14 septies, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett. H CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)