Sez. 5, Sentenza n. 10149 del 02/08/2000 (Rv. 539083 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Canone di locazione corrisposto al dipendente in occasione di trasferimento ad altra sede - Percezione in periodi di imposta anteriori al 1998 - IRPEF - AssoggettabilitĂ nella misura intera.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
Le somme corrisposte dal datore di lavoro al proprio dipendente in occasione del trasferimento ad altra sede a titolo di differenza per il maggior canone di locazione non hanno natura risarcitoria, né funzione di rimborso spese, ma costituiscono l'adempimento di un obbligo contrattuale ed hanno funzione incentivante e riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione e sono pertanto assoggettabili ad IRPEF nella misura intera se percepiti in periodi di imposta anteriori al 1998.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)