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Sez. 5, Sentenza n. 1842 del 18/02/2000 (Rv. 534057 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | "Contributo - affitto" e diarie corrisposti ad un dipendente in occasione di trasferimento in altra sede - Percezione in periodi di imposta anteriori al 1998 - IRPEF - AssoggettabilitĂ  nella misura intera.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534057-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

Il "contributo-affitto" e le diarie, corrisposti da un istituto di credito ad un proprio dipendente in occasione di trasferimento in altra sede, nella normativa anteriore al D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, costituiscono componenti del reddito tassabile e, pertanto, devono essere assoggettati per l'intero ammontare ad IRPEF, senza che tale disciplina si possa ritenere in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Cost..

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 49 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)