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Sez. 1, Sentenza n. 16889 del 24/07/2006 (Rv. 591186 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Alla carica di consigliere regionale - Termine per la rimozione della causa di incompatibilità - Successiva rinuncia del ricorrente alla domanda di declaratoria di incompatibilità - Ininfluenza sul decorso del termine - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591186-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

In tema di elettorato passivo, ai fini della tempestività della rimozione della causa di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, il termine di dieci giorni dalla ricevuta notifica del ricorso, di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è stabilito per soddisfare esigenze pubblicistiche e di ordine pubblico, certamente prevalenti sull'interesse particolare del singolo elettore ricorrente e sul principio dispositivo che regola il processo civile, sicché il decorso di tale termine resta insensibile ad eventi o scelte processuali del ricorrente medesimo, e financo alla successiva rinuncia, anche prima del decimo giorno, alla domanda di declaratoria di incompatibilità, tanto più che la rinuncia alla predetta domanda non comporta l'immediata ed automatica estinzione dell'instaurato giudizio elettorale, del quale è anche parte il P.M. e nel quale possono intervenire (come nella specie) altri cittadini elettori interessati alla sua prosecuzione.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST., Legge 03/08/1999 num. 265 art. 20, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)