Sez. 1, Sentenza n. 7149 del 10/05/2012 (Rv. 622594 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Rinuncia agli atti del giudizio dell'attore accettata dal convenuto - Estinzione del giudizio - Fondamento - Fattispecie relativa ad impugnazione proposta da altro elettore dopo la dichiarazione di estinzione del processo.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO
In tema di contenzioso elettorale, la rinuncia agli atti del giudizio da parte del cittadino che abbia agito per l'accertamento di una causa di incompatibilità determina, ove seguito dall'accettazione della controparte, l'estinzione del giudizio volto ad ottenere la dichiarazione di decadenza dell'eletto, indipendentemente dall'avvenuto decorso del termine per la rimozione della situazione d'incompatibilità, salvo che la domanda sia stata proposta unitamente ad altri o fatta propria da terzi intervenuti nel giudizio prima dell'accettazione della rinuncia, poiché la preminenza dell'interesse pubblico, che pur giustifica rilevanti deviazioni dall'ordinaria disciplina del processo civile, non comporta un'alterazione della struttura fondamentale di tale modello processuale, imperniata sul potere di azione spettante al privato, la cui iniziativa rimane pur sempre determinante ai fini della proposizione della domanda e della prosecuzione del giudizio. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, escludendo che il processo potesse proseguire per effetto dell'iniziativa di altro elettore che, rimasto estraneo al giudizio fino alla pronuncia di estinzione per rinuncia, era intervenuto proponendo appello avverso tale decisione).
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 bis CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)