Sez. 3, Sentenza n. 14136 del 26/10/1999 Ud. (dep. 13/12/1999) Rv. 214981 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Rifiuti pericolosi - Art.6 lett. m) D.Lgs. n. 22 del 1997 - Ambito di applicazione - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
La norma dell'art.6 lett. m) n. 2 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, nella sua formulazione originaria anteriore alla novella di cui all'art. 1 del D.Lgs. 389 del 1997, deve esser intesa nel senso che lo smaltimento dei rifiuti pericolosi era comunque obbligatorio e doveva esser eseguito con cadenza almeno bimestrale, ovvero con cadenza più ravvicinata ogni qual volta si superassero i dieci metri cubi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)