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Sez. 3, Sentenza n. 4957 del 21/01/2000 Ud. (dep. 21/04/2000) Rv. 215946 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Deposito temporaneo - Criteri di applicazione della relativa disciplina.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215946-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

La disciplina dettata per il deposito temporaneo dei rifiuti non pericolosi dall'art, 6, comma 1, lett.m), punto 3, del D.L.G. 5 febbraio 1997 n.22, va intesa (privilegiando doverosamente, fra le varie interpretazioni possibili, quella che risulta più aderente alla direttiva comunitaria di cui il citato decreto legislativo costituisce attuazione), nel senso che il deposito temporaneo potrà essere mantenuto fino al termine di durata di un anno solo se in tutto il detto arco temporale, e cioè complessivamente, non venga superato il limite di 20 metri cubi, assumendo autonomo rilievo la cadenza almeno trimestrale prevista nella prima parte della suddetta disposizione per l'avvio del materiale alle operazioni di recupero o di smaltimento solo quando i vari conferimenti siano tutti inferiori ai venti metri cubi e siano avviati alle suddette operazioni prima del raggiungimento del summenzionato limite quantitativo mentre, in ogni caso, l'avviamento dev'essere effettuato quando il medesimo limite viene raggiunto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 com. 1 lett. M

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)