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Sez. L, Sentenza n. 888 del 13/02/1981 (Rv. 411402 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DELLA CLAUSOLA EX ART 29 DEL CCNL 25 OTTOBRE 1957 PER I LAVORATORI DEL GAS - NEL SENSO DI RAVVISARE LA CAUSA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO NELLA INADEMPIENZA DELL'OBBLIGO DI UNA GIUSTIFICAZIONE TEMPESTIVA DELL'ASSENZA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1981-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411402-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DELLA CLAUSOLA EX ART 29 DEL CCNL 25 OTTOBRE 1957 PER I LAVORATORI DEL GAS - NEL SENSO DI RAVVISARE LA CAUSA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO NELLA INADEMPIENZA DELL'OBBLIGO DI UNA GIUSTIFICAZIONE TEMPESTIVA DELL'ASSENZA - LEGITTIMITA.*

E conforme alle regole di ermeneutica contrattuale una interpretazione della clausola contenuta nell'art 29 del CCNL del 25 ottobre 1957 per i lavoratori del gas per la quale 'il lavoratore che senza giustificazione sara mancato dal lavoro per tre giorni di seguito, salvo il caso di forza maggiore, sara considerato dimissionariò, nel senso che la causa di cessazione del rapporto prevista in tale disposto sia da ravvisarsi non gia nella ipotetica Mancanza di apprezzabili ragioni dell'assenza, ma nella inadempienza in se considerata dell'Obbligo di una giustificazione tempestiva e nella connessa presunzione de iure della volonta di recesso del lavoratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 25/10/1957 num. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)