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Sez. 3, Sentenza n. 6667 del 01/08/1987 (Rv. 454886 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - INVALIDITÀ EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - OPERATIVITÀ NEI CONFRONTI DI ATTI COMPIUTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454886-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - INVALIDITÀ EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - OPERATIVITÀ NEI CONFRONTI DI ATTI COMPIUTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*

I requisiti di validità dei contratti sono regolati dalla legge del tempo in cui vengono conclusi, con la conseguenza che l'acquisto o la dismissione di un diritto, avvenuti validamente, rimangono fermi se una norma specifica non ne sancisca in modo costituzionalmente legittimo la caducazione. Pertanto, l'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 (nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici), prevedendo l'Invalidità delle rinunce e delle transazioni aventi ad oggetto i diritti dell'affittuario di un fondo rustico, che non siano avvenute davanti al giudice e con l'assistenza delle associazioni sindacali, si riferisce ai soli Atti abdicativi e transattivi compiuti dopo la sua entrata in vigore e non anche a quelli compiuti prima di quel momento, che restano validi ed efficaci, in Mancanza del positivo esperimento dei mezzi di invalidazione previsti dal diritto comune. (Conf 3425/82, mass n 411402; (Conf 2370/80, mass n 406067; (Conf 5349/79, mass n 401936; (Conf 5711/79, mass n 402309).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)