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Sez. 3 - , Ordinanza n. 34161 del 20/12/2019 (Rv. 656446 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA | Ingresso di uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 4, l.r. Lazio n. 12 del 1999 - Comunicazione di cui al successivo comma 5 - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656446-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA

In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, l'ingresso nel nucleo familiare dell'assegnatario di uno dei soggetti indicati nell'art. 12, comma 4, della l.r. Lazio n. 12 del 1999 deve essere immediatamente comunicato, ai sensi del successivo comma 5, all'ente gestore, affinché quest'ultimo possa verificare, nei successivi tre mesi, che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione; ne consegue che, in caso di mancata comunicazione, come in quello - normativamente previsto - di comunicazione non veritiera, tale ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro all'assegnatario medesimo nel rapporto locatizio.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 11, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 12 com. 1, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 12 com. 4, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 12 com. 5, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)