Sez. 3 - , Ordinanza n. 11230 del 09/05/2017 (Rv. 644192 - 02)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA | Regione Lazio - Subentro nella locazione - Nuovo accertamento dei requisiti ex art. 11 della l.r. Lazio n. 12 del 1999 - Necessità - Conseguenze.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA
In tema di locazione d’immobili di edilizia residenziale pubblica, ai fini del subentro nel rapporto locatizio in caso di decesso dell’assegnatario, è necessario un nuovo accertamento dei requisiti generali previsti dall’art. 11 della l.r. Lazio n. 12 del 1999, sicché, in relazione ai soggetti indicati dalla legge come “successibili”, sprovvisti di un titolo anteriormente alle verifiche ed alla “voltura” dell’assegnazione, è irrilevante la distinzione tra decadenza automatica dell’originario assegnatario, con conseguente risoluzione di diritto del contratto, disciplinata dall'art. 13, comma 1, della legge citata, che deve essere solo comunicata al titolare, e decadenza da dichiararsi in esito alle verifiche dell’ente locale, con apposito provvedimento motivato da notificare all’assegnatario (nella specie, deceduto pendente il relativo procedimento), prevista dall'art. 14, comma 1, del regolamento regionale n. 2 del 2000, che si configura come atto presupposto necessario all’attivazione della procedura di rilascio dell’immobile.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 11, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 12, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 13 com. 1, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 13 com. 3, Regolamento Regionale Lazio del 2000 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)