Sez. 5, Sentenza n. 33203 del 03/07/2024 Ud. (dep. 27/08/2024) Rv. 286787-01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Procedibilità d'ufficio - Incapacità per infermità della persona offesa - Nozione - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE
In tema di furto, l'infermità, fisica o psichica, della persona offesa, che costituisce presupposto normativo per la procedibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 624 cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non deve essere circoscritta ai soli casi di infermità psichica intesa come stato patologico, ma può essere estesa anche ai casi di carenza o anomalia mentale o cognitiva o di particolare vulnerabilità della persona offesa, tale da influire, anche in modo transeunte od occasionale, sulla pienezza delle facoltà intellettive e tale da inficiare la capacità di autodeterminazione o di opposizione dinanzi all'altrui condotta illecita. (Fattispecie in tema di furto commesso ai danni di persona quasi ottuagenaria nei cui confronti era stata utilizzata anche una sostanza chimica i cui effetti destabilizzanti erano stati percepiti dall'anziana).
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)