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Sez. L, Sentenza n. 8835 del 18/04/2011 (Rv. 616738 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Consulenza finanziaria - Connessione rispetto alla attività professionale - Sussistenza - Conseguenze - Assoggettamento alla contribuzione di cui agli artt. 10 e 11 della legge n. 576 del 1980.
Stato
decisa il 2011-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616738-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

Ai sensi del vigente ordinamento della professione forense di cui al r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'attività di consulenza finanziaria svolta dall'avvocato deve reputarsi connessa - o comunque non estranea - rispetto a quella tipica della professione, con la conseguenza che i relativi redditi e volumi di affari vanno assoggettati a contribuzione ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modifiche.

Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)