Sez. L, Sentenza n. 15816 del 15/12/2000 (Rv. 542664 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Consulenza e assistenza fiscale e tributaria da parte di avvocato - Qualificabilità come consulenza e assistenza legale e quindi quale attività professionale - Conseguenze - Relativi redditi e volumi di affari - Computabilità ai fini della contribuzione alla Cassa di previdenza forense.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
L'attività di consulenza ed assistenza legale, svolta dall'iscritto all'albo degli avvocati, sia pure in materia fiscale e tributaria, è qualificabile come attività professionale di avvocato, ai sensi dell'ordinamento della professione di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, e quindi i relativi redditi e volumi di affari sono soggetti a contribuzione a favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge 20 settembre 1980 n. 576.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)