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Sez. 1, Sentenza n. 7066 del 08/06/1992 (Rv. 477613 - 01)

Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere | Deduzione nel giudizio civile di un fatto che può integrare gli estremi di reato - Spettanza o meno al giudice civile della cognizione di tale fatto - Controversia - Sentenza di negazione della competenza civile - Impugnazione con il ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 1992-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477613-01

Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere

Qualora in sede civile sia dedotto in giudizio un fatto che può eventualmente integrare gli estremi di reato, e si discute se al giudice civile spetti o meno la cognizione di tale fatto, sia pure ai soli effetti civili, la questione esorbita dalla competenza e riflette l'esistenza di un limite interno che può risolversi o in una pregiudizialità del processo penale con sospensione del processo civile, ovvero nell'improponibilità dell'azione civile. Ne consegue che la sentenza che neghi in radice ogni competenza civile, escludendo sia la sospensione, sia altre forme di pregiudizialità, non può essere impugnata con il regolamento di competenza, ma con il rimedio ordinario previsto dall'art. 360 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)