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Sez. 1, Sentenza n. 3656 del 28/04/1997 (Rv. 503950 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Ordinanza di sospensione del processo a causa della pendenza di un processo penale - Regolamento di competenza ex art. 42, nuovo testo, del cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503950-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

È ammissibile, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. nuovo testo (art. 6 legge 26 novembre 1990 n. 353) il regolamento di competenza avverso a causa un'ordinanza di sospensione del processo della pendenza di un processo penale ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)