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Sez. L, Sentenza n. 3628 del 11/04/1987 (Rv. 452571 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO RELATIVO - NATURA - ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1987-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452571-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO RELATIVO - NATURA - ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - ONERE DELLA PROVA.*

L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche a quello della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha l'Obbligo comunque di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo. (V 4668/86, mass n 447354; (Conf 475/85, mass n 131021, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)