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Sez. 1, Sentenza n. 1020 del 04/02/1999 Cc. (dep. 12/04/1999) Rv. 212964 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE CONCORRENTI | Unificazione da parte del giudice dell'esecuzione richiestone nel procedimento ex art. 666 cod. proc. pen. - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 1999-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212964-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE CONCORRENTI

Il giudice dell'esecuzione è obbligato a procedere all'unificazione delle pene concorrenti quando le questioni connesse al cumulo siano sollevate nel procedimento previsto dall'art. 666 cod. proc. pen. e, in particolare, quando il provvedimento di unificazione presuppone la pregiudiziale statuizione in materia di revoca dei benefici o su altre questioni che incidano sulla determinazione della pena da unificare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 663 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)