Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 04/12/2000 Cc. (dep. 08/02/2001) Rv. 218085 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - IN GENERE | Incidente di esecuzione promosso avverso provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero - Necessità di determinazione del presofferto - Affidamento di tale incombenza, da parte del giudice dell'esecuzione, al pubblico ministero - Illegittimità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - IN GENERE
Qualora, promosso incidente di esecuzione avverso provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero, sia necessario accertare periodi di presofferto, onde determinare definitivamente la pena residua da espiare, il giudice dell'esecuzione non può demandare detta incombenza al pubblico ministero, ma deve provvedervi direttamente, avvalendosi dei poteri previsti dall'art.666, comma 5, c.p.p. e quindi, se del caso, formare un nuovo cumulo aggiornato e corretto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 663 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)