Sez. 3, Sentenza n. 1764 del 19/02/1998 (Rv. 512800 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Debito di valore - Ricorso al credito bancario - Danno ulteriore rispetto all'equivalente pecuniario del bene danneggiato, liquidato all'attualità, e gli interessi compensativi - Riconoscibilità - Onere probatorio del danneggiato.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In caso di risarcimento di un debito di valore, come nel caso di responsabilità aquiliana, se il danneggiato dimostra che, per la mancata disponibilità di un bene della vita, è stato costretto a sopperirvi con un altro, ottenuto con il ricorso al credito bancario, è riconoscibile tale danno, in aggiunta a quello dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato, liquidato all'attualità, e degli interessi compensativi per la mancata disponibilità immediata di tale somma.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1499, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)