Sez. 2, Sentenza n. 878 del 03/02/1999 (Rv. 522858 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Per equivalente - Con riferimento al valore del bene perduto - Svalutazione monetaria decorrente dal fatto illecito con riferimento al danno emergente - Inclusione - Ulteriore danno per l'inutilizzazione della somma sborsata, fino al rimborso - Lucro cessante - "In re ipsa" - Prova dell'ammontare - Con ogni mezzo (art. 2056 cod. civ.) - Criterio degli interessi - Decorrenza - Dal fatto illecito, sulla somma rivalutata - Esclusione - Sull'incremento nominale di essa nei singoli momenti - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, ossia con riferimento al valore del bene perduto o delle opere necessarie al suo ripristino all'epoca del fatto stesso, deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta sino alla decisone definitiva (danno emergente). Alla somma così determinata, deve aggiungersi il risarcimento del danno che è "in re ipsa", per la mancata disponibilità della somma "de qua" durante il tempo trascorso dall'evento lesivo e la liquidazione giudiziale. La dimostrazione di tale danno (lucro cessante) può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo e mediante l'utilizzo di criteri equitativi. Se il criterio prescelto è quello degli interessi, questi non possono conteggiarsi sulla somma rivalutata con decorrenza dall'evento, ma in relazione ai singoli momenti in cui la somma si incrementa nominalmente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)