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Sez. 3, Sentenza n. 13543 del 08/06/2007 (Rv. 602643 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN IPOTESI DI DIFETTO DI RAPPRESENTANZA DELLE PARTI, O DI AUTORIZZAZIONE | Giudice di pace - Decisioni rese secondo diritto nei giudizi concernenti contratti di massa - Modifiche introdotte dal d.l. n. 18 del 2003 - Ambito temporale di applicazione - Sentenze posteriori al decreto, ma anteriori alla legge di conversione - Appellabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602643-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN IPOTESI DI DIFETTO DI RAPPRESENTANZA DELLE PARTI, O DI AUTORIZZAZIONE

È appellabile, e non già ricorribile per cassazione, la sentenza pronunciata dal giudice di pace in materia di contratti di massa dopo l'entrata in vigore del d.l. 8 febbraio 2003 n. 18 (il quale, modificando l'art. 113 cod. proc. civ., ha imposto nelle suddette controversie la decisione secondo diritto quale che sia il valore della causa), ma prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (l. 7 aprile 2003 n. 63). Infatti la norma di diritto transitorio di cui all'art. 1 bis del suddetto decreto, la quale stabilisce che la modifica all'art. 113 cod. proc. civ. si applichi ai soli giudizi introdotti dopo il 10 febbraio 2003, è stata introdotta con la legge di conversione, e di conseguenza restano ferme le norme processuali previgenti per le sentenze depositate prima dell'entrata in vigore di quest'ultima legge, quand'anche concernenti giudizi introdotti dopo l'emanazione del decreto legge sopra ricordato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/02/2003 num. 18 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/02/2003 num. 18 art. 1 bis CORTE COST., Legge 07/04/2003 num. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)