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Sez. 3, Sentenza n. 22813 del 10/11/2010 (Rv. 614829 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Giudice di pace - Sentenza pronunciata in materia di contratti massa a seguito di domanda, non eccedente il valore di euro millecento, proposta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 18 del 2003 - Rimedio impugnatorio - Appello - Esclusione - Ricorso per cassazione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614829-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE

È ricorribile per cassazione, e non già appellabile, la sentenza pronunciata dal giudice di pace in materia di contratti di massa nel caso in cui la domanda giudiziale, il cui valore non ecceda euro millecento, sia stata proposta prima dell'entrata in vigore del d.l. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, restando definitivamente fissato a quel momento il criterio di giudizio (secondo equità) in ragione del principio di irrilevanza dei mutamenti di fatto e di diritto sopravvenuti alla proposizione della domanda stessa. Infatti, la norma di diritto transitorio di cui all'art. 1 bis del citato decreto, che è stata introdotta con la legge di conversione ed ha inciso direttamente sul decreto-legge, ha specificato che, per i contratti di massa, la trasformazione del criterio di giudizio, non più equitativo ma secondo diritto, e il conseguente rimedio dell'appello, si applicano soltanto ai giudizi promossi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge convertito, in tal modo confermando, peraltro, il generale principio secondo il quale tale criterio ed il connesso rimedio impugnatorio non hanno efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Decreto Legge 08/02/2003 num. 18 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 08/02/2003 num. 18 art. 1 bis CORTE COST., Legge 07/04/2003 num. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)