Sez. L, Sentenza n. 5606 del 26/10/1982 (Rv. 423363 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - UTILIZZAZIONE DI UN GEOLOGO PER IL SERVIZIO ANTINQUINAMENTO DELL'AZIENDA PREVISTO DALLA LEGGE N. 319 DEL 1976 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - AFFERMAZIONE DELL'UTILIZZABILITÀ DI TALE PROFESSIONISTA AI SENSI DELLA NORMATIVA SUDDETTA - ILLEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - UTILIZZAZIONE DI UN GEOLOGO PER IL SERVIZIO ANTINQUINAMENTO DELL'AZIENDA PREVISTO DALLA LEGGE N. 319 DEL 1976 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - AFFERMAZIONE DELL'UTILIZZABILITÀ DI TALE PROFESSIONISTA AI SENSI DELLA NORMATIVA SUDDETTA - ILLEGITTIMITÀ.*
La legge 10 maggio 1976 n. 319 (contro l'inquinamento delle acque) non impone ad ogni impresa la predisposizione di una particolare struttura per il servizio antinquinamento dell'azienda e, a maggiore ragione, non comporta l'utilizzazione, in tale eventuale servizio, dell'opera specifica di un geologo. Consegue che la sentenza, la quale - in tema di licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 - afferma invece l'utilizzabilità di tale professionista ai sensi della normativa suddetta, viola non soltanto quest'ultima ma anche il principio stabilito dall'art. 41 cost., che sancisce la libertà di iniziativa ed organizzazione dell'impresa anche per quanto concerne la struttura dei servizi aziendali inerenti alla attività produttiva.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)