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Sez. L, Sentenza n. 6106 del 11/11/1988 (Rv. 460513 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - PER SOPPRESSIONE DI POSTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460513-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - PER SOPPRESSIONE DI POSTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto, il datore di lavoro è obbligato a provare la inutilizzabilità del lavoratore in altre mansioni equivalenti, avendo riguardo non alla astratta definizione ma al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore era precedentemente adibito. (V 375/87, mass n 450123; (V 5606/82, mass n 423363; (V 1262/82, mass n 419135).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)