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Sez. 3, Sentenza n. 9408 del 27/04/2011 (Rv. 617785 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE | Vendita dell'immobile prima dello spirare della locazione - Corresponsione dell'indennità di avviamento - Soggetto obbligato - Terzo acquirente - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617785-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE

Il diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale sorge per effetto ed al momento della cessazione del contratto di locazione. Da ciò consegue che se l'immobile locato viene venduto dopo la comunicazione della disdetta da parte del locatore alienante, ma prima della prevista data di cessazione del rapporto, obbligato al pagamento della suddetta indennità è, ai sensi dell'art. 1602 cod. civ., l'acquirente dell'immobile locato.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)