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Sez. 3, Sentenza n. 10607 del 02/08/2001 (Rv. 548731 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE | Cessazione della locazione - Vendita dell'immobile - Corresponsione dell'indennità di avviamento - Soggetto obbligato - Terzo acquirente - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548731-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE

L'obbligo di corrispondere l'indennità di avviamento, ai sensi dell'art. 69 legge 27 luglio 1978 n. 392, grava sul locatore; il terzo acquirente dell'immobile dopo la cessazione del rapporto locativo non acquista la qualità di locatore e non è obbligato al pagamento dell'indennità di avviamento né legittimato a contraddire la domanda del conduttore, intesa alla determinazione giudiziale di tale indennità.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)