Sez. 2, Sentenza n. 860 del 20/03/1972 (Rv. 357074 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE - SERVITU DI PASSAGGIO - USO DELLA SERVITU PER L'UTILITA DI UN FONDO DELLO STESSO PROPRIETARIO DIVERSO DA QUELLO DOMINANTE - INAMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESERCIZIO - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - IN GENERE - SERVITU DI PASSAGGIO - USO DELLA SERVITU PER L'UTILITA DI UN FONDO DELLO STESSO PROPRIETARIO DIVERSO DA QUELLO DOMINANTE - INAMMISSIBILITA.*
Il proprietario di un fondo a cui favore sia costituita una servitu di passaggio, non puo usare del medesimo vantaggio per altri fondi, pure di sua proprieta, ma diversi da quello cui la servitu si riferisce; la diversione del vantaggio conseguibile va accertata con riguardo alla natura dell'opera obbiettivamente considerata, in quanto nel suo uso normale determini l'assoggettamento del fondo vicino all'Onere della servitu. (Conf 393'66, mass n 320785).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 1065
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)