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Sez. 2, Sentenza n. 393 del 07/02/1966 (Rv. 320785 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - AGGRAVAMENTO - SERVITU DI PASSAGGIO - USO DEL DIRITTO DI SERVITU PER L'UTILITA DI UN FONDO DIVERSO DA QUELLO DOMINANTE - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1966-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320785-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESERCIZIO DELLA SERVITU - AGGRAVAMENTO - SERVITU DI PASSAGGIO - USO DEL DIRITTO DI SERVITU PER L'UTILITA DI UN FONDO DIVERSO DA QUELLO DOMINANTE - ILLEGITTIMITA.*

Il proprietario di un fondo, a cui favore sia costituita una servitu di passaggio, non puo usare del medesimo a vantaggio di altri fondi, pure di sua proprieta, ma diversi da quello cui la servitu si riferisce, la diversione del vantaggio conseguibile va accertata con riguardo alla natura dell'opera obiettivamente considerata-a prescindere dall'intenzione del costruttore-in quanto nel suo uso normale determini l'assoggettamento del fondo vicino all'Onere della servitu, all'uopo e irrilevante che manchi un imbocco su quest'ultimo- o sul locus servitutis.- *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067, Cod. Civ. art. 1065

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)