Sez. L, Sentenza n. 8838 del 01/07/2000 (Rv. 538166 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Esercizio dell'opzione per la prosecuzione del rapporto dopo il superamento dell'età pensionabile ex art. 6 D.L. n. 791 del 1981 - Domanda del lavoratore di fruire del trattamento pensionistico dopo l'esercizio dell'opzione - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 (che contempla l'opzione, applicabile anche ai dirigenti d'azienda, per la continuazione del rapporto di lavoro fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva o del sessantacinquesimo anno di età), sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro in caso di attribuzione del trattamento pensionistico a domanda dopo l'esercizio dell'opzione stessa per la prosecuzione del rapporto; in tal caso - senza che vi sia alcuna disparità di trattamento od irragionevolezza intrinseca - si ha solo che, venendo meno (per l'incompatibilità tra pensione ed opzione) la garanzia dell'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina limitativa e di controllo della giustificatezza dei licenziamenti individuali e ricadendo il rapporto nell'area della libera recedibilità, il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)