Sez. L, Sentenza n. 7495 del 12/08/1997 (Rv. 506692 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Esercizio dell'opzione per la prosecuzione del rapporto dopo il superamento dell'età pensionabile ex art. 6 D.L. n. 791 del 1981 - Licenziamento in violazione dell'opzione - Nullità - Volontà del lavoratore di fruire del trattamento pensionistico prima della scadenza della protrazione - Effetti - Convalida del licenziamento - Esclusione - Fattispecie relativa a lavoro dirigenziale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
Il licenziamento per il compimento dell'età pensionabile del lavoratore che legittimamente abbia esercitato, in base all'art. 6 D.L. n. 791 del 1981 (convertito con modificazioni dalla legge n. 54 del 1982), l'opzione per la continuazione del rapporto di lavoro ai fini dell'incremento della propria anzianità contributiva è affetto da nullità e l'invalidità dell'atto risolutorio non viene meno anche se successivamente il lavoratore chieda, prima del termine del periodo legale di protrazione, di fruire del trattamento pensionistico, poiché tale manifestazione di volontà fa venire meno solo per il futuro gli effetti della primitiva opzione, ristabilendo il potere del datore di lavoro di recedere anche a motivo dell'avvenuto compimento dell'età pensionabile, e non comporta la convalida del precedente licenziamento. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dichiarata la nullità del licenziamento di dirigente che si era visto disconosciuto il diritto all'opzione in questione, aveva condannato il datore di lavoro alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate successivamente al licenziamento).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1423
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)