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Sez. 3, Sentenza n. 1653 del 28/04/1975 (Rv. 375261 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - RICOGNIZIONE DI DEBITO - NATURA - CAUSA DEBENDI - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375261-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - RICOGNIZIONE DI DEBITO - NATURA - CAUSA DEBENDI - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE.*

La ricognizione di debito non ha natura confessoria, ma costituisce una semplice ammissione, la quale, riguardando il rapporto giuridico di cui importa il riconoscimento, ha l'effetto di dar adito a una presunzione iuris tantum dell'esistenza della causa debendi con la conseguenza che, fino a quando non venga fornita la prova contraria, colui, a favore del quale e stabilita la presunzione, si viene a trovare nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se avesse dato la dimostrazione piena del proprio diritto. (Conf 1146/72, mass n 357588).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)