Sez. 1, Sentenza n. 1146 del 13/04/1972 (Rv. 357588 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - PROVA CONTRARIA - MANCANZA - POSIZIONE DEL BENEFICIARIO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO - PRESUNZIONE DI ESISTENZA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE - PROVA CONTRARIA - MANCANZA - POSIZIONE DEL BENEFICIARIO.*
La norma dell'art 1988 cod civ, statuendo che la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensano colui a favore del quale vengono fatte dall'Onere di provare il rapporto fondamentale si limita a stabilire una presunzione legale contro la quale e ammessa la prova contraria. Ma sin quando la prova contraria non venga fornita, colui a favore del quale e stabilita la presunzione si trova nella stessa condizione in cui si troverebbe se avesse dato la piena dimostrazione del proprio diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)