Sez. 3, Sentenza n. 4140 del 14/05/1990 (Rv. 467142 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO - FALLIMENTO DEL MUTUATARIO - ACQUIRENTE DEGLI IMMOBILI DEL MUTUATARIO COMPRESI NEL FALLIMENTO - OBBLIGO DI VERSAMENTO ALL'ISTITUTO MUTUANTE DELLA PARTE DI PREZZO CORRISPONDENTE AL CREDITO - ESISTENZA DI IPOTECHE DI GRADO POZIORE - IRRILEVANZA.*
CREDITO - CREDITO FONDIARIO - FALLIMENTO DEL MUTUATARIO - ACQUIRENTE DEGLI IMMOBILI DEL MUTUATARIO COMPRESI NEL FALLIMENTO - OBBLIGO DI VERSAMENTO ALL'ISTITUTO MUTUANTE DELLA PARTE DI PREZZO CORRISPONDENTE AL CREDITO - ESISTENZA DI IPOTECHE DI GRADO POZIORE - IRRILEVANZA.*
L'art. 55 del R.d. 16 luglio 1905, n. 646 sul credito fondiario, in virtù del quale l'acquirente degli immobili del mutuatario, compresi nel fallimento del medesimo debitore, è obbligato a versare all'istituto mutuante la parte di prezzo corrispondente all'importo del credito, prima ancora che si proceda alla graduazione e quindi in via preventiva, trova applicazione indipendentemente dagli esiti delle ulteriori operazioni di graduazione dei crediti, ivi compresa la valutazione di eventuali ipoteche di grado poziore rispetto a quella concessa all'istituto, le quali potranno essere fatte valere in conformità delle regole generali dettate in tema di concorso di creditori ipotecari. (V 6487/86, mass n 448651; (V 5944/81, mass n 416715).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 55 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)