Sez. 1, Sentenza n. 6487 del 06/11/1986 (Rv. 448651 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO - FALLIMENTO DEL DEBITORE - ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO - ESERCIZIO DELL'AZIONE ESECUTIVA INDIVIDUALE SULL'IMMOBILE DEL MUTUATARIO OGGETTO DI GARANZIA IPOTECARIA - INTERESSI - PRELAZIONE IPOTECARIA - LIMITI.*
CREDITO - CREDITO FONDIARIO - FALLIMENTO DEL DEBITORE - ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO - ESERCIZIO DELL'AZIONE ESECUTIVA INDIVIDUALE SULL'IMMOBILE DEL MUTUATARIO OGGETTO DI GARANZIA IPOTECARIA - INTERESSI - PRELAZIONE IPOTECARIA - LIMITI.*
Anche quando un istituto di credito fondiario si avvalga, ai sensi dell'art. 42 secondo comma del R.d. 16 luglio 1905 n. 646, della facoltà di esercitare l'Azione esecutiva individuale sullo immobile del mutuatario oggetto di garanzia ipotecaria, nonostante l'apertura di fallimento od altra procedura concorsuale a carico del debitore medesimo (nella specie, concordato preventivo), la prelazione ipotecaria, pure con riguardo alla sua estensione agli interessi, resta soggetta ai limiti di cui agli artt. 2788 e 2855 cod. civ. (richiamati dall'art. 54 della legge fallimentare), atteso che gli speciali rimedi, concessi a rafforzamento della suddetta garanzia dalle Disposizioni degli artt. 41 e 42 del citato decreto, non incidono sul contenuto dell'ipoteca e l'efficacia della sua iscrizione, né interferiscono sui principi che regolano il concorso dei creditori. (V 5944/81, mass n 416714; (V 5944/81, mass n 416715; (V 2734/73, mass n 366059).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2788, Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)