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Sez. 1, Sentenza n. 278 del 12/01/2000 (Rv. 532801 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Copia notificata del ricorso - Mancanza della pagina contenente l'indicazione del motivo e delle norme di diritto violate nonché della parte iniziale delle argomentazioni - Conseguente inintellegibilità della censura in base alle pagine successive - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2000-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532801-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

La mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione della pagina contenente l'indicazione in epigrafe dell'unico motivo di ricorso, con la indicazione delle norme e dei principi di diritto di cui si denuncia la violazione da parte della sentenza impugnata, nonché l'esposizione della parte iniziale degli argomenti su cui il motivo si fonda, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, allorquando l'esposizione contenuta nelle pagine successive, senza la correlazione con la pagina omessa, sia inidonea a rendere intellegibile la materia del contendere (nella specie la parte resistente aveva eccepito l'inammissibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)