Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3200 del 02/02/2022 (Rv. 664070 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Competenza civile - Eccezione di incompetenza per territorio - Correlazione con il principio "iura novit curia" - Configurabilità.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
In tema di competenza per territorio, rientra nei poteri del giudice, sottesi al principio "iura novit curia", l'individuazione della norma che sorregge l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte, restando pertanto irrilevante che quest'ultima, nel formulare l'eccezione e nell'indicare il foro reputato competente, non abbia anche invocato espressamente la norma a sostegno di tale indicazione o ne abbia richiamata una erronea. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva individuato la competenza per territorio ai sensi dell'art. 7, punto 1, lett. B, del Regolamento UE n. 1215 del 2012, sebbene la parte convenuta avesse eccepito l'incompetenza territoriale in base all'applicazione della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale).
Cod. Proc. Civ. art. 47, Tratt. Internaz. 28/05/1999, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)