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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21184 del 13/09/2017 (Rv. 645485 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE | Chiamata in causa della p.a. - Foro erariale – Applicabilità ex art. 6, comma 2, del r.d. n. 1611 del 1933 – Condizioni - Eccezione – Necessità – Erronea formulazione ai sensi del comma 1 dell'art.6 citato – Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645485-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE

In tema di competenza per territorio, rientra nei poteri del giudice, sottesi al principio “iura novit curia”, l’individuazione della norma che sorregge l’eccezione di incompetenza riservata alla parte, restando pertanto irrilevante che quest'ultima, nel sollevare l'eccezione e nell'indicare il foro reputato competente, non abbia anche invocato espressamente la norma a sostegno di tale indicazione o ne abbia indicata una erronea; pertanto, nell’ipotesi di chiamata in garanzia di una P.A., il radicamento della competenza presso il foro erariale prescinde dal richiamo che la stessa abbia fatto, nel sollevare l’eccezione d’incompetenza del giudice adito, al comma 1 dell’art. 6 del r.d. n. 1611 del 1933, anziché al comma 2, che disciplina le modalità di devoluzione della competenza in caso di chiamata in causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)