Sez. 3, Sentenza n. 4558 del 06/07/1983 (Rv. 429435 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - ELIMINAZIONE DELLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO DEL DEBITORE A CURA E SPESE DEL CREDITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA SOPRAVVENUTA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DA PARTE DEL DEBITORE - INTERVALLO DI TEMPO INTERCORSO TRA L'ESBORSO DELLE PREDETTE SOMME DA PARTE DEL CREDITORE E LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - ELIMINAZIONE DELLE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO DEL DEBITORE A CURA E SPESE DEL CREDITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA SOPRAVVENUTA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DA PARTE DEL DEBITORE - INTERVALLO DI TEMPO INTERCORSO TRA L'ESBORSO DELLE PREDETTE SOMME DA PARTE DEL CREDITORE E LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO - IRRILEVANZA.*
Il creditore, che elimini a sue spese le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'inadempimento del debitore, si attiva per ristabilire l'equilibrio economico reintegrando in modo effettivo, e non solo apparente, il suo patrimonio nella situazione preesistente, sicché, se nel frattempo il potere d'acquisto della moneta è mutato, la somma da corrispondergli a titolo di risarcimento deve costituire l'equivalente del valore effettivamente perduto, a prescindere dalla quantità di moneta erogata, senza che sulla misura della rivalutazione possa incidere, sotto il profilo della negligenza valutabile a suo carico, il tempo intercorso tra l'esborso di tali spese e la proposizione della domanda giudiziale per il relativo recupero, in quanto ogni soggetto può far valere i propri diritti nel modo e nel momento che ritiene più opportuno, salvo cause di prescrizione o decadenza, ed il ritardo nell'Esercizio dell'Azione non costituisce di per sè indice di negligenza, in Mancanza di elementi di prova al riguardo. (V 6514/80, mass n 410297; (V 5657/80, mass n 409509; (V 1553/80, mass n 405123).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)