Sez. 1, Sentenza n. 14650 del 01/03/2011 Cc. (dep. 12/04/2011) Rv. 250260 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Estinzione della pena pecuniaria - L. n. 49 del 2006 - Previsione di natura sostanziale - Retroattività.
STUPEFACENTI - IN GENERE
La previsione di cui all'art. 93 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, sostituito dall'art. 4 decies del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito nella L. 21 febbraio 2006 n. 49, circa la sospendibilità e successiva estinzione anche delle pene pecuniarie, ha natura sostanziale e dunque trova applicazione retroattiva nelle parti favorevoli al condannato. (La Corte ha così affermato che l'estinzione della pena pecuniaria segue al provvedimento di sospensione che, emesso prima della novella legislativa, aveva riferimento esclusivo alla pena detentiva).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 93, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 decies CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)