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Sez. 1, Sentenza n. 3950 del 06/12/2007 Cc. (dep. 24/01/2008) Rv. 238377 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria introdotta dalla L. n. 49 del 2006 - Applicazione in caso di esecuzione pendente della pena detentiva congiunta - Pena detentiva estinta - Inapplicabilità - Ragione.
Stato
decisa il 2007-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238377-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

La disposizione, contenuta nell'art. 4-septies della legge n. 49 del 2006, modificativo dell'art. 90 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), la quale consente la sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria nei confronti del tossicodipendente che debba espiare una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, ha natura processuale; ne consegue che essa non trova applicazione nei confronti del condannato per il quale, al momento della sua entrata in vigore, l'esecuzione della pena detentiva abbia già avuto luogo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 sexies PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)