Sez. 2, Ordinanza n. 8704 del 15/04/2011 (Rv. 617740 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE | Opposizione a cartella esattoriale per mancato pagamento di sanzione amministrativa - Natura di opposizione all'esecuzione - Sussistenza - Competenza per territorio - Criteri - Cartella esattoriale priva dei requisiti di cui all'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. - Competenza del giudice del luogo di notifica della cartella - Sussistenza - Fondamento - Luogo della commessa violazione - Rilevanza - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE
Il giudice territorialmente competente per l'opposizione a cartella esattoriale, derivante dal mancato pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere individuato secondo i criteri, di natura inderogabile, indicati nell'art. 27 cod. proc. civ., trattandosi di un vero e proprio giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. Ne consegue che, qualora la cartella esattoriale, del tutto equiparabile all'atto di precetto, non contenga le indicazioni richieste dall'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., la competenza territoriale si radica nel luogo in cui la cartella esattoriale è stata notificata; né può assumere rilievo il foro della commessa violazione qualora non sia in discussione la validità dell'accertamento, ma solo l'avvenuto pagamento della relativa sanzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)