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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40561 del 17/12/2021 (Rv. 663729 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Opposizione all' esecuzione - Ordinanza ingiunzione - Sanzioni amministrazione per violazioni del codice della strada - Competenza del giudice di pace - Fondamento. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2021-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663729-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

In materia di opposizione all'esecuzione avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme da sanzioni per violazione del codice della strada, qualora l'opposizione si fondi sull'illegittimità della cartella per il mancato esaurimento della procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto dinanzi al prefetto, la controversia verte sull'esistenza di un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell'opposizione stessa è il giudice di pace, in quanto già competente, "ratione materiae", a conoscere delle controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 2011.

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)