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Sez. L, Sentenza n. 4751 del 01/09/1982 (Rv. 422719 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PER IL PROMOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422719-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PER IL PROMOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Ai sensi degli artt. 295 cod. proc. civ. e 3 cod. proc. pen., la sospensione necessaria del processo civile fino alla conclusione di quello penale richiede, oltre alla prova dell'inizio dell'Azione penale, la sussistenza di un nesso di pregiudizialità o dipendenza dell'un procedimento rispetto all'altro. L'accertamento delle menzionate condizioni per disporre la sospensione è rimesso al giudice del merito, la cui valutazione si sottrae al Sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici. (Conf 5068/79, mass n 401720).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)