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Sez. 2, Sentenza n. 5068 del 03/10/1979 (Rv. 401720 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PER IL PROMOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401720-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PER IL PROMOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ai sensi degli artt 295 cod proc civ e 3 cod proc pen, la sospensione necessaria del processo civile fino alla conclusione del processo penale, richiede, oltre alla prova dell'inizio dell'Azione penale, la sussistenza di un rapporto di pregiudizialita e di dipendenza tra il procedimento penale e quello civile, nel senso che la decisione della controversia civile abbia come necessari antecedenti logico-giuridici in tutto o in parte, le medesime circostanze di fatto che il giudice penale e tenuto ad accertare con efficacia di giudicato, ai fini della cognizione del reato, e, che per il principio dell'unita della giurisdizione, non potrebbero essere diversamente valutate dal giudice civile. L'accertamento delle condizioni per disporre la sospensione del giudizio civile fino alla conclusione del procedimento penale, involgendo una indagine di fatto, e rimesso al giudice del merito, la cui valutazione si sottrae al Sindacato di legittimita se sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici ed errori di diritto. (Conf 2559/78, mass n 391904).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)