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Sez. 1, Sentenza n. 10165 del 18/05/2016 (Rv. 639815 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Opere provvisionali - Onere a carico dell'appaltatore - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639815-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, le spese relative alle cd. opere provvisionali, funzionali all'esecuzione dei lavori, sono disciplinate dall'art. 16 del d.P.R. n. 1063 del 1962 (ed ora art. 5 del d.m. 19 aprile 2000, n. 145), che le pone a carico dell'appaltatore, includendole fra quelle che devono determinare la formazione del prezzo dell'appalto, in quanto l'organizzazione dei mezzi di cui all'art. 1655 c.c. postula l'impianto di un cantiere sul luogo di esecuzione dell'opera, per l'intera durata dei lavori, gravante esclusivamente sull'appaltatore medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 16, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 5, Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)