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Sez. 1, Sentenza n. 28429 del 22/12/2011 (Rv. 620966 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Risoluzione del contratto - Effetti - Spese generali - Onere a carico dell'appaltatore - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620966-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, le spese generali per l'esecuzione dell'appalto, comprendenti le spese di cantiere e quelle generali di azienda, sono disciplinate non dall'art. 20 del D.M. 29 maggio 1865, che regola la formazione dei prezzi unitari per ogni tipologia di lavoro e le relative componenti, ai fini della determinazione del costo dell'opera, ma dall'art. 16 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (ed ora art. 5 del d.m. 19 aprile 2000, n. 145), che le pone a carico dell'appaltatore, in quanto già computate nel prezzo dell'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 5, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)